ASTE GIUDIZIARIE - La normativa
 Il Processo 
          Esecutivo 
          Fasi del Processo Esecutivo Immobiliare - Il 
          Pignoramento 
          Fasi del Processo Esecutivo Immobiliare - Le Vendite 
          e l’Assegnazione 
          Delega ai Notai 
          La vendita di beni compresi nel fallimento 
        
        
        
          Il Processo Esecutivo 
          
          L’esecuzione forzata è regolata dal libro VI del Codice 
          Civile e dal libro III del Codice di Procedura Civile. 
          Esso tende a realizzare coattivamente il soddisfacimento della pretesa 
          del creditore cha ha a suo fondamento una sentenza o altro titolo esecutivo. 
          Competente in materia di esecuzione forzata è il giudice dell’esecuzione 
          del tribunale del luogo ove si trovano i beni mobili od immobili oggetto 
          dell’espropriazione. 
          I soggetti del processo sono da un lato l’organo esecutivo (ufficiale 
          giudiziario) che opera nell’ambito dell’ufficio giudiziario 
          e sotto il controllo del giudice, dall’altro il creditore ed il 
          debitore, che rispettivamente, chiede o nei cui confronti è chiesta 
          la tutela giurisdizionale. 
        
         
          Fasi del Processo Esecutivo Immobiliare - 
          Il Pignoramento 
          Il Pignoramento (art.555 c.p.c.)
        L’esecuzione forzata inizia con 
          il pignoramento. Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale 
          giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a 
          sottrarre alla garanzia del credito indicato, i beni che vi si assoggettano 
          e i frutti di esso.
          Tale vincolo giuridico produce l’effetto di rendere inefficaci 
          nei confronti del creditore procedente e dei creditori inetervenuti 
          gli atti di alienazione o di disposizione compiuti da debitore ed aventi 
          ad oggetto i beni pignorati.
        
          Nell’esecuzione del pignoramento immobiliare si distinguono due 
          diversi momenti processuali:
          la notifica al debitore di un atto sottoscritto dal creditore nel quale 
          di indicano i beni e diritti immobiliari che si intendono sottoporre 
          ad esecuzione la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari 
          a cura dell’ufficiale giudiziario. Con il pignoramento il debitore 
          è costituito custode dei beni pignorati.
          Tuttavia la legge prevede la possibilità che il giudice dell’esecuzione, 
          su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto,e 
          sentito il debitore, possa nominare custode una persona diversa dallo 
          stesso debitore.
        Il pignoramento diviene inefficace trascorsi 
          90 giorni senza che siano stati compiuti atti esecutivi.
       
        
          
          Fasi del Processo Esecutivo Immobiliare - Le Vendite 
          e l’Assegnazione 
          Per realizzazione concreta del credito, il creditore procedente (o qualunque 
          altro creditore intervenuto, munito del titolo esecutivo) deve ottenere 
          la liquidazione dei beni oggetto di espropriazione, ossia la trasformazione 
          dei beni in denaro. 
          Egli ha due possibilità: 
          - fare istanza per la vendita dei beni pignorati; 
          - fare istanza per la loro assegnazione in pagamento. 
        La vendita forzata ha la funzione di 
          trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Può avvenire: 
          
          - all’incanto: è caratterizzata dalla gara pubblica dei 
          concorrenti nella sala delle pubbliche udienze davanti al giudice dell’esecuzione. 
          Il tempo di aggiudicazione dell’immobile è di tre minuti 
          dall’offerta. L’aggiudicazione è fatta, secondo la 
          norma generale, all’ultimo maggiore offerente. Tuttavia non è 
          definitiva: infatti la legge ammette che entro 10 giorni dall’aggiudicazione 
          possano essere fatte nuove offerte, purché superiori di un sesto 
          al prezzo raggiunto nell’incanto. Se ciò avviene, si fa 
          luogo ad una gara fra coloro che abbiano fatto le nuove offerte ed il 
          primo aggiudicatario, alla quale si applicano le norme della vendita 
          senza incanto. (art. 576-591 cpc). 
          - senza incanto: si realizza mediante offerte individuali depositate 
          in cancelleria e, quindi , senza gara fra i concorrenti. L’offerta, 
          irrevocabile per venti giorni, deve contenere: l’indicazione del 
          prezzo, del tempo e del luogo del pagamento e ogni altro elemento utile 
          per la valutazione di essa. L’offerta non è efficace se 
          fatta per un prezzo inferiore a quello determinato nell’avviso 
          di vendita e se l’offerente non presta cauzione in misura non 
          inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. Chiunque può 
          offrire tranne il debitore. (art. 570-575 cpc). 
        
          
          Delega ai Notai 
          L’art. 591 bis introdotto dalla legge 302/98 prevede la delega 
          a notai per l’espletamento delle procedure esecutive presso i 
          loro studi. 
        
           La vendita di beni compresi nel fallimento 
          
          Qualora oggetto della vendita siano beni appartenenti alla procedura 
          concorsuale, in base alla legge fallimentare, il giudice delegato ha 
          facoltà di optare per la vendita all'incanto affidando l'incarico 
          all'Istituto Vendite Giudiziarie. L'incanto si svolge alla presenza 
          del curatore fallimentare ed è regolato dalle norme stabilite 
          dagli artt. 534 e ss. del c.p.c.Se la vendita è senza incanto 
          l'Istituto Vendite Giudiziarie provvede all'alienazione dei beni fallimentari, 
          secondo le norme previste dagli artt. 532 e 533 c.p.c., e, comunque, 
          nel rispetto delle modalità stabilte dal giudice fallimentare 
          per la liquidazione del patrimonio mobiliare. Riceve anche le offerte 
          pervenute direttamente al curatore, e da questi trasmesse, provvedendo 
          ad invitare gli offerenti, nel caso di più proposte, ad una gara 
          sull'offerta maggiore.